Gatti in condominio: secondo stime recenti (dati Eurispes raccolti nel Rapporto Italia 2016), sarebbero all’incirca 7 milioni e mezzo i gatti presenti nelle nostre abitazioni. Emerge inoltre che gli italiani sono fortemente convinti dell’influenza positiva della presenza di un animale da compagnia in famiglia.
Anche la legislazione ha dovuto adeguarsi a tale circostanza, dovendo tra l’altro fronteggiare (e regolare) un fenomeno sempre più in crescita (si stima che gli animali domestici complessivamente presenti nelle nostre case siano all’incirca 60 milioni, una popolazione che per numero oramai equivale a quella umana) e una presenza sempre più importante, specie per determinate fasce di persone.
Gatti in condomino: cosa dice la legge
Fino a pochi anni fa (2013) i regolamenti condominiali potevano impedire a un condomino di tenere nel suo appartamento gatti (e animali domestici in genere), ma oggi fortunatamente non è più così. La legge che ha “liberalizzato” l’ingresso dei gatti in condominio (e degli animali domestici in generale) è la cosiddetta “Riforma del Condominio” (L. 220/2012).
L’art. 1138 del Codice Civile, al comma 4, proprio in virtù delle modifiche introdotte dalla legge n. 220/12 (entrata in vigore il 18 giugno 2013), stabilisce chiaramente che “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. I regolamenti condominiali dunque non possono più vietare di tenere animali in casa. Secondo un principio affermato nel 2013 dalla Corte di Cassazione “il cane e il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare”.
L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un gatto si verifica quando tale inibizione è prevista dal contratto di locazione dell’appartamento.
E’ pertanto soggetta ad annullamento, su impulso di parte, qualunque delibera condominiale che in un punto specificamente posto in discussione contenga disposizioni a danno del vostro gatto (ad esempio negare l’accesso a zone comuni come l’ascensore o le scale). Per annullarla, occorrerà presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della delibera o dalla data di ricevimento della stessa (per gli assenti all’assemblea condominiale). Al ricorso andrà allegata copia del verbale dell’assemblea di condominio.
Se nel corso dell’assemblea il divieto contro il vostro gatto fosse stato discusso nelle “varie ed eventuali”, invece che come argomento posto all’ordine del giorno, la delibera non ha alcun effetto; in questo caso sarà sufficiente sollevare il problema all’Amministratore con una semplice raccomandata A/R.
Gatti in condominio: igiene e disturbo della quiete
A differenza dei cani (che abbaiano) i gatti non causano problemi di “inquinamento sonoro”: i miagolii sono rari e di certo non arrecano fastidio al vicinato. Ma i gatti sporcano e possono emanare cattivo odore, specialmente se sono tanti, e in alcuni casi possono trasmettere malattie.
In tali circostanze, per questioni igieniche o di decoro, il condominio può intraprendere un’azione contro il proprietario, ma questa deve essere accompagnata da una perizia privata, del condominio, oppure pubblica, della ASL o della Polizia Municipale.
Per tutelarvi dall’accusa di scarsa igiene o malattie vi sarà sufficiente un certificato che indichi le vaccinazioni del gatto e il suo buono stato di salute.
Il Giudice, avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio per gli accertamenti, potrà inibire l’attività contestata, o imporre, se possibile tecnicamente, gli accorgimenti che ne riducano il fastidio. Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire i disagi dichiarati. In ogni caso, raramente si procede all’allontanamento dell’animale.
Minacce a gatti in condominio
Se rilevate minacce verso il vostro micio, potete sporgere denuncia, anche contro ignoti, presso le Autorità competenti (Carabinieri, Polizia, Corpo forestale, Polizia Municipale).
A seconda della specifica configurazione, la minaccia può raffigurare reati appositamente previsti dal codice penale, tra i quali si segnala l’art. 544 ter che prevede la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro nei confronti di chi “per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”.
Gatti in condominio: le altre regole
Per l’accesso dei gatti in condominio (così come degli altri animali domestici) è comunque buona norma rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i proprietari dell’animale di mantenere pulita l’area di passeggio.
È sempre prevista la responsabilità civile ex articolo 2052 del Codice civile e penale dei proprietari, in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose. Pur non riguardando tipicamente i gatti, segnaliamo anche, per completezza, l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati contro terzi. Bisogna, infine, ricordare che:
- gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele;
- i proprietari degli animali devono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile;
- gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (articolo 672 del Codice penale).
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