Cani nei locali pubbliciLa legge di riferimento circa l’ingresso degli animali nei locali pubblici è la 281/1991 (“Legge quadro in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”), del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, che, essenzialmente dispone che gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello.

Nel 2010 il Ministero dl turismo e l’Anci (associazione nazionale comuni italiani) per fare un po’ di chiarezza hanno pubblicato un’ordinanza sul libero accesso di cani e animali d’affezione in strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

In presenza di concrete e inderogabili esigenze di tutala igienico-sanitaria certificate alle autorità sanitarie, l’esercente può richiedere il divieto di accesso a cani, gatti e altri animali d’affezione.

Ogni regione ha regolamentato questa fattispecie attraverso specifiche normative:

Friuli Venezia Giulia: la normativa prevede che il cane, accompagnato dal proprietario, abbia accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, purché condotto con il guinzaglio e, qualora previsto dalla legge statale, con la museruola.

Comune di Torino: la normativa sancisce che il cane condotto con il guinzaglio e museruola ha libero accesso nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, salvo che sulla porta del locale sia affisso un cartello di divieto; quest’ultimo sarà valido solo se motivato da comprovate ragioni igienico-sanitarie, previamente comunicate dal responsabile della struttura per iscritto all’Ufficio tutela Animali del comune.


Comune di Bologna: l’art. 29 del Regolamento per la tutela degli animali stabilisce che i cani possono essere condotti nei locali pubblici con guinzaglio e/o museruola, e l’art. 13 dello stesso regolamento dispone che nei pubblici esercizi, nei punti di vendita di prodotti non alimentari, ristoranti, bar e alberghi, il titolare può vietare l’ingresso ai cani solo apponendo sulla porta d’ingresso del locale un apposito avviso di divieto.

Comune di Roma: l’art. 32 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali stabilisce che i cani, accompagnati dal proprietario, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, purché condotti con guinzaglio e museruola.

Altri comuni si mostrano meno permissivi e sensibili nei confronti dei cani, stabilendo divieti assoluti o astenendosi dal regolamentare la materia.

Non resta, quindi, altro che informarsi circa la normativa vigente nei comuni in cui si risiede per conoscere limitazioni e permessi e per evitare di incorrere in sanzioni amministrative.

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