Secondo un’indagine statistica, i cani sarebbero presenti in circa la metà delle nostre case. A fronte di tale diffusione, ci si viene a scontrare con l’intolleranza dell’altra metà degli italiani che non gradiscono animali in casa.
Tenere un cane in casa e in condominio non è vietato dalla legge. E’ opportuno, però, conoscere le varie problematiche che possono emergere durante la convivenza con gli altri condomini, essere consapevoli dei diritti e doveri di entrambe le parti e a quali conseguenze si può andare incontro in caso di controversie.
Cani in condominio: cosa dice la legge
L’art. 1138 del Codice Civile, come modificato dalla nuova legge n. 220/12 sul condominio, al comma 4 stabilisce chiaramente che “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Dunque, i regolamenti condominiali non possono più vietare (come a volte accadeva in passato) di tenere animali in casa. “Il cane e il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare”.
L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un cane si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento.
Dunque, qualunque delibera condominiale che contenga disposizioni a danno del vostro cane (ad esempio, l’uso dell’ascensore vietato), può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della deliberazione o dalla data di ricevimento del Verbale (per gli assenti all’assemblea condominiale).
Per il ricorso è sufficiente una lettera in carta semplice in cui descrivete il problema, eventualmente allegando altra documentazione (certificati medici, ecc.) e copia della delibera.
Se nel corso dell’assemblea il divieto contro il vostro cane fosse stato discusso nelle “varie ed eventuali”, invece che come argomento all’ordine del giorno, la deliberà non ha alcun valore, ed è sufficiente inviare una raccomandata A/R all’Amministratore.
Cani in condominio: igiene e disturbo della quiete
Un cane può essere estromesso dal condomino soltanto in casi particolari (scarsa igiene, malattie, odori sgradevoli, disturbo della quiete, ecc.), che devono essere ben documentati, o da personale tecnico privato o dal servizio veterinario pubblico. Per tutelarvi dall’accusa di scarsa igiene o malattie vi sarà sufficiente un certificato che indica le vaccinazioni del cane e il suo buono stato di salute.
Il Giudice, avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio per gli accertamenti, potrà inibire l’attività contestata, o imporre, se possibile tecnicamente, gli accorgimenti che ne riducano il fastidio. Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire i disagi dichiarati. in ogni caso, raramente si procede all’allontanamento dell’animale.
Per poter denunciare il condomino di rumori molesti (abbaiare del cane) è necessario che sia dimostrato che il disturbo sia continuato, supportato da testimoni disponibili ad apparire davanti a un giudice, causa di problemi psico-fisici in una o più persone.
Il condominio può richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e/o la museruola nelle parti comuni dell’edificio, ma non può negare l’accesso a zone comuni quali l’ascensore o le scale.
Cani in condominio: minacce contro il cane
Se ricevete minacce nei confronti del vostro caro amico, potete sporgere denuncia, anche contro ignoti, presso i Carabinieri, la Polizia, il Corpo forestale, la Polizia Municipale. La minaccia costituisce violazione degli artt. 638 (uccisione/danneggiamento di animali di proprietà) e 727 e successive modificazioni.
Cani in condominio: le altre regole
È comunque buona norma rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, che prevede tra l’altro, l’obbligo, per i proprietari dell’animale, di mantenere pulita l’area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e, nel caso di animali aggressivi, di applicare la museruola.
È sempre prevista la responsabilità civile ex articolo 2052 del Codice civile e penale dei proprietari, in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose, nonché l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi. Bisogna, infine, ricordare che:
- gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra indicate;
- i proprietari degli animali devono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile;
- gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (articolo 672 del Codice penale).
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